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Nuova legge per i minori stranieri non accompagnati: prioritario l’affido familiare.

minori non accompagnatiLa Camera ha approvato in via definitiva le norme – “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” – per disciplinare l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il testo, approvato a Montecitorio con 375 voti favorevoli, prevede che i bambini e i ragazzi non ancora maggiorenni che arrivano in Italia senza una famiglia non potranno essere respinti ma avranno gli stessi diritti dei loro coetanei dell’Unione Europea. Nel 2016 sono stati 25.846 i minori stranieri non accompagnati arrivati sul territorio italiano e con la nuova legge sarà istituita una banca dati nazionale e verrà privilegiata la strada dell’affido familiare.

Mons. Gian Carlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, commentando l’approvazione della legge – intervistato dal SIR – ha dichiarato: “L’approvazione della nuova legge sui minori non accompagnati è un importante passo avanti nella tutela di uno dei tasselli più fragili di un mondo in fuga, come sottolineato da Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2017″. Dal 2014 a oggi, ha inoltre ricordato Mons. Perego, “sono stati oltre 50mila i minori non accompagnati sbarcati sulle nostre coste, che, troppe volte, non hanno ottenuto una immediata tutela e protezione in un contesto familiare, come si ricorda nel Report sull’asilo 2017 pubblicato dalla Fondazione Migrantes e dedicato in particolare ai minori non accompagnati”.

Mons_-Giancarlo-Perego-MigrantesSecondo il direttore della Fondazione Migrantes, “la legge aiuta a superare, anzitutto, la precarietà e la straordinarietà – spesso in grandi centri più simili a orfanotrofi che a luoghi familiari – dell’accoglienza di minori non accompagnati, prevedendo una immediata tutela e una serie di azioni che salvaguardino ‘il superiore interesse del minore’”. Non solo: “Visto che il 90 % dei minori non accompagnati sbarcati in Italia ha un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, sarà importante anche attivare da subito la formazione, oltre che di tutori adulti, anche di famiglie affidatarie disposte ad accogliere adolescenti, con un impegno preciso dei servizi territoriali”. E conclude: “Non si potrà, infine, non attivare percorsi per un ulteriore accompagnamento a coloro che arrivano alla maggior età, fino a favorire un’autonomia. La sicurezza dei minori senza famiglia, in questo modo, sarà più garantita: un segnale importante sul piano della politica italiana ed europea”.

Ecco in sintesi cosa è previsto dal provvedimento.

Identificazione e accertamento dell’età

Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.

Una banca dati nazionale

Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene attivata una banca dati nazionale dove confluisce la ‘cartella sociale’ del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso. Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore.

Il Tribunale dei minorenni deciderà sul rimpatrio 

tribunale-minorenni-targa-bis-400-286La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore. Spariscono i permessi di soggiorno e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di ‘tutori volontari’ disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata.

Affido familiare via prioritaria

La legge promuove lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture. Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno. Viene prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

Diritto all’ascolto e all’assistenza legale

Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il ‘diritto all’ascolto’ nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.

Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.

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