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Genitori separati di religione diversa. Quale scelta religiosa per il figlio minorenne?

Qualora i coniugi non siano d’accordo interviene lo Stato, nel caso specifico un giudice, che dovrà decidere quale sia l’interesse specifico del minore

Il tema della scelta religiosa dei figli all’interno di una coppia separata è un tema complesso e sempre più attuale, dato il crescente tasso di multiculturalismo anche all’interno dei nuclei famigliari. Se le strade di mamma e papà si dividono, secondo i principi di quale tradizione religiosa dovrà essere cresciuto il figlio? A spiegarlo è l’avvocato Enrica Dato, esperta di Diritto della Famiglia nell’ambito dell’Ufficio Diritti di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. “La regola di base – spiega – è sempre quella della libertà religiosa, la Costituzione, con l’articolo 2 e ancora con l’articolo 19, difende esplicitamente e chiaramente questo aspetto, sia per il singolo sia per le costituzioni sociali. Il problema, nel caso specifico di una separazione, si pone nel momento in cui i genitori non sono d’accordo sull’educazione dei figli”.

Ma è ancora “la Carta costituzionale” a dare “un’indicazione in tal senso, quando illustra che il ruolo di genitore deve essere svolto da entrambi i genitori nel superiore interesse del minore. Qualora i coniugi non siano d’accordo interviene lo Stato, nel caso specifico un giudice, che dovrà decidere quale sia l’interesse specifico del minore, intenendo ovviamente per minore un ragazzo che non ha raggiunto la maggiore età”.

Genitori separati di religione divera: un caso specifico

“Un caso specifico di interesse – spiega l’avvocato Dato – è costituito dalla sentenza 21916/19 della Corte di Cassazione, con cui la Suprema Corte ha rinviato alla Corte d’Appello la decisione, presa dal giudice, di assegnare per il figlio di una coppia separata in cui il padre risultava di credo cattolico e la madre aderente ai Testimoni di Geova la prevalenza della religione paterna. Seguendo quanto già era stato deciso in primo grado di giudizio, il giudice d’appello si era spinto a dare ragione a uno dei genitori che prediligeva l’insegnamento della propria religione a discapito della madre. Una scelta cassata perché ‘la possibilità di adottare simili provvedimenti restrittivi, in presenza di una situazione di conflitto fra i due genitori che intendano entrambi trasmettere la propria educazione religiosa e non siano in grado di rendere compatibile il diverso apporto educativo derivante dall’adesione a un diverso credo religioso, non può essere disposta dal giudice sulla base di una astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori e che esprima un giudizio di valore precluso all’autorità giudiziaria dal rilievo costituzionale e convenzionale europeo del principio di libertà religiosa‘, e anche perché ‘la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto'”.

Genitori separati di religione diversa: cassata la sentenza d’appello

“Non avendo sentito il minore – prosegue l’avvocato – la sentenza d’appello è risultata, di fatto, nulla. Il tema della possibilità dello Stato di intervenire in materia religiosa e di educazione religiosa, del resto, è emersa anche dalla posizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che è stata espressa di recente in una nota sentenza del 2011, in cui si parlava della nota questione del crocifisso nelle aule, che ha spiegato come in effetti lo Stato abbia un ruolo attivo nella educazione dei minorenni e un certo margine non solo nella scelta dei programmi scolastici, incluso in materia di cultura religiosa, ma anche in relazione all’organizzazione dello spazio e dei luoghi deputati alla crescita ed educazione dei ‘figli'”.

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